Not. Gaetano Petrelli
L’articolo 8 della legge 18
ottobre 2001 n. 383 (in G.U. n. 248 del 24.10.2001) ha modificato l’art. 2215
del codice civile, nonche’ l’art. 39, comma 1, del D.P.R. 633/1972 in materia
di IVA, e l’art. 22, comma 1, del D.P.R. 600/1973 in materia di imposte sui
redditi.
Per effetto di tali
modifiche:
1.
il libro giornale ed il libro inventari non devono piu’ essere
obbligatoriamente vidimati;
2.
lo stesso vale per i libri contabili obbligatori ai fini delle imposte
dirette e sul valore aggiunto;
3.
i suddetti libri devono essere sempre numerati progressivamente (ma,
come chiarito dalla circolare n. 92/E del 22 ottobre 2001, non e’ piu’
richiesta la numerazione preventiva per blocchi di pagine, essendo sufficiente
l’attribuzione di un numero progressivo al momento della stampa e quindi
dell’uso della pagina) possono comunque essere volontariamente presentati per
la vidimazione, nel qual caso continuano ad applicarsi le regole e le modalita’
previgenti;
4. rimane obbligatoria la vidimazione iniziale dei libri sociali obbligatori, di cui all’art. 2424 c.c.
Trattandosi di libri ex art. 2214 c.c., tenuti da soggetti diversi
dalle societa’ di capitali, in caso di vidimazione e’ dovuta l’imposta di bollo
di euro 20,66 (lire 40.000) (invece che di euro 10,33, o lire 20.000) per ogni
cento pagine o frazione.
Quanto agli estratti autentici di libri non vidimati, occorre rilevare che:
1. e’ sempre possibile rilasciare l’estratto autentico del libro non vidimato, con la precisazione nel corpo dell’estratto (che appare assolutamente opportuna) che trattasi di un libro non vidimato;
2.
qualche dubbio sorge in ordine all’efficacia probatoria dei libri non
vidimati, alla luce delle disposizioni dell’art. 2710, c.c., e 634, c.p.c.; ciò
potrebbe far ritenere opportuna, ai fini suddetti, una vidimazione volontaria
dei libri in esame.